Decreto correttivo (D.Lgs. 209/2024)

Il D.Lgs. 209 del 31 dicembre 2024 è il decreto correttivo al codice dei contratti pubblici del 2023. È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 ed è entrato in vigore lo stesso giorno. I suoi 97 articoli modificano o inseriscono circa settanta articoli del codice e riscrivono oltre venti dei suoi allegati. Per un offerente, le modifiche sostanziali si concentrano sulla revisione dei prezzi, sul subappalto, sulle clausole lavoristiche e sui requisiti di partecipazione.

Da dove proviene

L'articolo 1, comma 4, dell'atto di delega, legge 78/2022, ha autorizzato il Governo a correggere e integrare il codice entro due anni. Il decreto è stato preventivamente approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 ottobre 2024, ha ricevuto pareri dalla Conferenza unificata e da una commissione speciale del Consiglio di Stato nella tarda parte del 2024, ed è stato infine approvato il 23 dicembre 2024. L'articolo 97 ne dispone l'efficacia dal giorno della pubblicazione.

La sua struttura è meccanica: gli articoli da 1 a 72 modificano singoli articoli del codice, dall'articolo 8 fino all'articolo 226; gli articoli da 73 a 95 riscrivono gli allegati; l'articolo 97 ne stabilisce l'entrata in vigore.

Revisione dei prezzi: la modifica dal maggior impatto economico

L'articolo 23 del correttivo ha riscritto l'articolo 60 del codice. Le clausole di revisione ora scattano quando una condizione oggettiva produce:

  • una variazione del costo dei lavori, in aumento o diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo totale, e operano sul 90 per cento dell'eccedenza rispetto a tale 3 per cento, applicata all'esecuzione ancora da eseguire;
  • una variazione del costo di una fornitura o di un servizio superiore al 5 per cento, operando sull'80 per cento dell'eccedenza, con lo stesso criterio.

Un nuovo comma 2‑bis consente ai contratti di fornitura e di servizio di mantenere meccanismi ordinari di indicizzazione insieme alla clausola di revisione, e stabilisce che l'aumento corrisposto in virtù dell'indicizzazione ordinaria non è computato ai fini del verificarsi della soglia del 5 per cento. Il comma 4 affida al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa acquisizione del parere dell'ISTAT, il compito di adottare gli indici dei costi per i lavori sulle categorie omogenee in tabella A del nuovo Allegato II.2‑bis; possono essere utilizzati indici settoriali specifici ove esistenti, e i contratti il cui prezzo è già determinato da un meccanismo di indicizzazione restano esclusi dal meccanismo.

L'articolo 41 del correttivo ha poi reso le clausole di revisione obbligatorie nei subappalti e nei subappalti comunicati alla stazione appaltante, attivandosi alle stesse condizioni oggettive (nuovo articolo 119, comma 2‑bis).

Subappalto e rapporti di lavoro

Lo stesso articolo 41 ha aggiunto all'articolo 119, comma 2, l'obbligo che i subappalti siano affidati, per non meno del 20 per cento della prestazione subappaltabile, a PMI — con la facoltà per il concorrente di indicare una diversa percentuale nella propria offerta per ragioni connesse all'oggetto, alle caratteristiche della prestazione o al mercato di riferimento. L'articolo 119, comma 12, richiede ora che il subappaltatore applichi il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del contraente principale, o un contratto diverso che garantisca ai lavoratori le medesime tutele economiche e normative, quando le attività subappaltate coincidono con quelle che caratterizzano il contratto o rientrano nella categoria prevalente.

L'articolo 2 del correttivo ha riscritto l'articolo 11, comma 2: la stazione appaltante deve indicare il contratto collettivo applicabile nei documenti di gara iniziali e nell'atto di aggiudicazione. Un nuovo comma 2‑bis estende tale indicazione alle prestazioni separabili, secondarie o accessorie quando esse differiscono dall'attività prevalente e raggiungono il 30 per cento o più della medesima categoria omogenea di attività.

Requisiti di partecipazione allentati

L'articolo 32 del correttivo ha modificato l'articolo 100, comma 11, e questo merita una verifica rispetto ai propri conti. Per servizi e forniture, il fatturato generale potrà ancora essere richiesto fino a un massimo di due volte il valore stimato del contratto, ma viene ora calcolato sul migliori tre degli ultimi cinque anni precedenti l'indizione della procedura, anziché sui tre anni precedenti. Contratti similari, come prova della capacità tecnica e professionale, possono ora essere computati sugli ultimi dieci anni. Un'impresa esclusa per un anno recente debole, o che possiede un buon riferimento ma datato, può tornare ad essere qualificata.

L'articolo 34 ha riscritto l'articolo 104, comma 12: quando l'avvalimento è utilizzato per migliorare l'offerta, l'impresa ausiliaria e l'impresa che si avvale non possono entrambe partecipare, salvo che l'ausiliaria dimostri con documenti, quando ciò si applica, l'assenza di legami che riducano entrambe a un unico centro decisionale.

Sotto soglia e dettagli procedurali

L'articolo 17 ha riscritto l'articolo 49, comma 4: l'appaltatore uscente può essere reinvitato o scelto come affidatario diretto in casi motivati, in relazione alla struttura del mercato e alla reale assenza di alternative, previa verifica che il precedente contratto sia stato eseguito con regolarità e con la qualità erogata. L'articolo 18 ha aggiunto l'articolo 50, comma 2‑bis, che impone alla stazione appaltante di pubblicare sul proprio sito web l'avvio di una consultazione per le procedure negoziate di cui all'articolo 50, lettere (1)(c), (d) e (e). L'articolo 19 ha inserito l'articolo 53, comma 4‑bis: le garanzie per le procedure sotto soglia non beneficiano né delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, né degli aumenti di cui all'articolo 117, comma 2. L'articolo 29 ha inserito un nuovo articolo 82‑bis sugli accordi di collaborazione; l'articolo 37 ha abrogato l'articolo 109.

Il regime transitorio è disciplinato dal nuovo articolo 225‑bis, inserito dall'articolo 70: il vecchio articolo 67 sulle consorzi continua ad applicarsi alle procedure già pubblicizzate, gli obblighi BIM dell'articolo 43 non riguardano la programmazione già in corso, e le regole riscritte sul project‑finance dell'articolo 193 non si applicano ai procedimenti in corso.

Cosa fare

Per ogni gara pubblicata dal 31 dicembre 2024, legga la clausola di revisione prezzi prima del computo e verifichi la sua coerenza con l'articolo 60 così modificato; controlli quale contratto collettivo la stazione appaltante ha indicato, poiché questo influenza il costo del lavoro; verifichi se la quota del 20 per cento di subappalto a PMI è operativa per la propria impresa e, in caso negativo, lo segnali nell'offerta con le relative motivazioni; e ricalcoli i propri valori di fatturato e i riferimenti secondo le nuove finestre temporali di cinque e dieci anni prima di dichiararsi non idoneo.

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